Il Il “Decreto Salva Casa”, in pillole
Il “Decreto Salva Casa”, convertito nella Legge n. 105 del 24 luglio 2024, introduce significative modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) con l’obiettivo di semplificare e regolarizzare piccole irregolarità edilizie. Di seguito, una sintesi delle principali novità:
- Edilizia libera
Sono ora considerate interventi di edilizia libera, quindi eseguibili senza permessi:
- Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): installabili su logge e porticati interni all’edificio.
- Opere di protezione solare e dagli agenti atmosferici: strutture costituite da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non creino spazi stabilmente chiusi.
Queste disposizioni mirano a semplificare l’installazione di elementi che migliorano il comfort abitativo senza alterare la volumetria dell’edificio.
- Tolleranze costruttive
Il decreto introduce nuove soglie di tolleranza per le difformità costruttive realizzate entro il 24 maggio 2024, differenziate in base alla superficie utile dell’unità immobiliare:
- Superficie superiore a 500 mq: tolleranza del 2%.
- Superficie tra 300 e 500 mq: tolleranza del 3%.
- Superficie tra 100 e 300 mq: tolleranza del 4%.
- Superficie inferiore a 100 mq: tolleranza del 5%.
Queste tolleranze consentono di sanare piccole difformità dimensionali rispetto ai progetti approvati.
- Tolleranze esecutive
Sono considerate tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche minime alle finiture degli edifici, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, rientrano in questa categoria:
- Minore dimensionamento dell’edificio.
- Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali.
- Irregolarità esecutive di muri esterni ed interni.
- Difforme ubicazione delle aperture interne.
- Difforme esecuzione di opere rientranti nella manutenzione ordinaria.
Queste disposizioni permettono di regolarizzare variazioni minori intervenute durante l’esecuzione dei lavori.
- Accertamento di conformità
Il decreto semplifica la procedura di accertamento di conformità, eliminando il requisito della “doppia conformità” per le irregolarità meno gravi. In precedenza, per ottenere la sanatoria, l’opera doveva essere conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione, sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza. Ora, la doppia conformità è richiesta solo nei casi più gravi.
- Abitabilità delle mini-abitazioni
Il decreto introduce nuove disposizioni per le unità abitative di piccole dimensioni:
- Monolocali per una persona: superficie minima di 20 mq.
- Unità abitative per due persone: superficie minima di 28 mq.
- Altezza interna minima: 2,40 metri.
Queste misure mirano a rendere abitabili spazi precedentemente non conformi ai requisiti standard, ampliando l’offerta abitativa.
- Recupero dei sottotetti
Il decreto facilita il recupero dei sottotetti a fini abitativi, anche in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini, purché:
- L’intervento sia conforme alle leggi regionali.
- Non siano alterate le altezze massime degli edifici previste dagli strumenti urbanistici.
- Siano rispettate le normative igienico-sanitarie.
Questa disposizione promuove l’utilizzo efficiente degli spazi esistenti senza compromettere la qualità abitativa.
- Cambio di destinazione d’uso
Il decreto semplifica le procedure per il cambio di destinazione d’uso degli immobili, consentendo tali modifiche attraverso una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) anche quando comportano opere edilizie. Questo facilita l’adeguamento degli immobili alle esigenze attuali, promuovendo la rigenerazione urbana.
- Sanzioni
Per gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, con un importo minimo di 1.032 euro e massimo di 10.328 euro. Se l’intervento è conforme sia al momento della realizzazione che al momento della domanda di sanatoria, la sanzione varia da 516 a 5.164 euro.
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